L'HORREA DI VIENNA |
Gli horrea erano dei magazzini atti al deposito di diversi tipi di merci. Il termine latino significa “granaio”, ma vennero destinati alla conservazione di merci diverse. I primi magazzini permanenti risalgono alla fine del II secolo a.c., sorti per volere di Gaio Gracco (123 a.c.) soprattutto per evitare le carestie di grano.
- horrea candelaria (per la cera, noti dal frammento 44 della Forma Urbis Severiana che permette di localizzarli sul Celio, a Nord del Balneum Caesaris, nei pressi dell’incrocio fra il Clivus Scauri e il Clivus Victoriae),
- horrea cartaria per la conservazione della carta;
- horrea piperitaria per il pepe e le spezie in generale, posto nei pressi del Foro Romano, al di sotto dell'attuale basilica di Massenzio.
Degli Horrea militari divennero usuali negli accampamenti romani, per conservare provviste per lunghi periodi, prevalentemente beni alimentari, come arma di difesa in caso di assedio nemico. Alcuni horrea pubblici divennero banche, per custodire beni di valore. Nella città di Roma si contavano circa 300 magazzini, tra cui alcuni di vastissime dimensioni.
Gli horrea avevano mura spesse e resistenti, con finestre poste in alto, per scongiurare topi, incendi e ladri. Per questi ultimi si usavano pesanti sistemi di chiusura. Gli horrea prendevano il nome dalle merci che contenevano:
I magazzini del Tevere e del porto di Ostia antica erano di uno o due piani: il piano superiore era raggiungibile, anziché con le scale, con delle rampe, in modo che potessero salirvi gli animali da trasporto con la merce. Gli ambienti si raccoglievano attorno al cortile dove si poteva scaricare la merce. Successivamente il pavimento a pianterreno venne provvisto di vespai contro l’umidità, sorsero le tabernae per la vendita delle merci.
- horrea candelaria (per la cera, noti dal frammento 44 della Forma Urbis Severiana che permette di localizzarli sul Celio, a Nord del Balneum Caesaris, nei pressi dell’incrocio fra il Clivus Scauri e il Clivus Victoriae),
- horrea cartaria per la conservazione della carta;
- horrea piperitaria per il pepe e le spezie in generale, posto nei pressi del Foro Romano, al di sotto dell'attuale basilica di Massenzio.
Ma potevano prendere il nome anche dal loro costruttore, inoltre la maggior parte di esse conteneva reparti diversi con merci diverse:
- horrea Galbana, dall’imperatore Galba, che conservavano però non solo cereali, ma anche olio d'oliva, vino, generi alimentari, tessuti e marmi; l'horrea era enorme, disponeva di 140 ambienti solo al piano terra, per un'area di circa 21.000 mq;
- horrea Sempronia: citato solo in Festus (290), dove sembra che i magazzini siano stati istituiti dalla legislazione Gracchiana;
- horrea Severiana: Alcuni horrea trovati nell'angolo sud-ovest del sito del Ministero della Guerra al Quirinale;
- horrea Galbana, dall’imperatore Galba, che conservavano però non solo cereali, ma anche olio d'oliva, vino, generi alimentari, tessuti e marmi; l'horrea era enorme, disponeva di 140 ambienti solo al piano terra, per un'area di circa 21.000 mq;
- Porticus Aemilia, i cui resti sono ancora visibili;
- horrea Epagathiana et Epaphroditiana, visitabili ancora oggi ad Ostia antica;
- horrea Agrippiana alle pendici del Palatino, erano una delle piazze più febbrili per l’economia, ricchissima di botteghe e imprese commerciali di ogni genere;
- horrea Epagathiana et Epaphroditiana, visitabili ancora oggi ad Ostia antica;
- horrea Agrippiana alle pendici del Palatino, erano una delle piazze più febbrili per l’economia, ricchissima di botteghe e imprese commerciali di ogni genere;
- horrea Aniciana: citato nella Notitia nella Regione XIII, mai individuata;
- horrea D. Tinei sacerdotis: conosciuto solo da un'iscrizione dalla chiesa di S. Martino ai Monti sull'Esquilino. Tineo fu console nel 158;
- horrea Leoniana: conosciuto solo dalla dedica di una iscrizione - genio horreorum Leonianorum (CIL VI .237 ) - senza indicazione del luogo.
- horrea Petroniana: noto da due iscrizioni sepolcrali, una ( CIL VI .3971 ) di uno schiavo di Nerone, l'altra eretta da un certo M. Aurelio Xenonio Aquila, un bitinio, che aveva una "statio" in questi magazzini;
- horrea Petroniana: noto da due iscrizioni sepolcrali, una ( CIL VI .3971 ) di uno schiavo di Nerone, l'altra eretta da un certo M. Aurelio Xenonio Aquila, un bitinio, che aveva una "statio" in questi magazzini;
- horrea Peduceiana: noto solo da una iscrizione ( CIL VI .33745 .pus Caesaeris (sic) ... .arius ex. ... è Peduceianis, ecc.);
- horrea Seiana: nota dalle iscrizioni e dai resti di muri trovati tra la Via Giovanni Branca, la Via Beniamino Franklin e il Tevere; - horrea Sempronia: citato solo in Festus (290), dove sembra che i magazzini siano stati istituiti dalla legislazione Gracchiana;
- horrea Severiana: Alcuni horrea trovati nell'angolo sud-ovest del sito del Ministero della Guerra al Quirinale;
- horrea Ummidiana: noto solo da una iscrizione trovata durante gli scavi di S. Saba sull'Aventino;
- horrea Agrippiniana: conosciuta solo da un'iscrizione ( CIL XIV .3958 ) trovata a Nomentum, ma doveva appartenere a Roma. Da non confondere con l'Agrippiana;
- horrea Postumiana: nota solo dall'iscrizione su due mattoni ( CIL XV .4 ), di cui uno ad Ostia, per cui non si sa se l' horrea fosse lì o a Roma;
- horrea Lolliana, sulla riva destra del Tevere nella XIII regione;
- horrea Nervae, forse sulla via Ardeatina, menzionata solo in una sola iscrizione;
- horrea Vespasiani: menzionato solo una volta tra gli edifici di Domiziano;
- horrea Nervae, forse sulla via Ardeatina, menzionata solo in una sola iscrizione;
- horrea Vespasiani: menzionato solo una volta tra gli edifici di Domiziano;
- horrea Faeniana: conosciuti da un'attestazione epigrafica ritrovata nei presso la Chiesa di S. Agnese sulla via Nomentana, forse intitolato a L. Faenius Rufus, praef. ann. nel 55
- horrea Volusiana: citato solo in una iscrizione
1054. epigrafe m. 0,39 X 0,17: TYRANNVS • ANTONIAE DRVSI • AB • ADMISSIOM R. L. •i IO
Frammento d' iscrizione contenente LA LEX HORREORVM (Tar. XVIII)
Il eh. ed egregio amico comm. R. Lanciani ha voluto comunicarmi, col cortese invito di scriverne una breve illustrazione, un frammento epigrafico di grande importanza, che dalla Commissione archeologica comunale è stato in questi giorni acquistato per i musei Capitolini. La lastra di marmo, lunga m. 0,98, alta m. 0,88, è soltanto la metà della lapide originale, e viene riprodotta in fototipia nella tavola annessa.
Cotesto insigne monumento, che si asserisce rinvenuto nella vigna Boni e Binaldi, fuori della porta Salaria, in mezzo a terre di scarico, e perciò fuori del suo posto primitivo, era in origine certamente affisso ad un muro di quei grandiosi magazzini od horrea che appartenevano al patrimonio dell'imperatore ed erano situati in prossimità del Monte Testaccio.
Non possiamo sapere per quali vicende o in qual tempo il marmo sia stato a tanta distanza trasferito: ma ciò che dirò intorno a cotesto horrea Caesaris e alle memorie epigrafiche che ne sono state trovate nel loro sito medesimo, non lascia dubbio, a mio giudizio, sulla indicata provenienza del nostro marmo. L'iscrizione parmi doversi attribuire ai tempi in circa di Adriano.
L'uso degli accenti non giova a determinarne con precisione reta, ma soltanto a limitarla dall'epoca in circa augustea fino a quella di Adriano o di Antonino Pio. Parimenti la forinola Caesaris Aug, che si legge nella II linea, potrebbe egualmente bene riferirsi tanto allo stesso Augusto, quanto a quegli altri imperatori, che talvolta la usarono posposta ai loro nomi personali; ultimo dei quali è appunto l'imperatore Adriano. Ma i caratteri paleografici, quantunque di buona forma, vietano assolutamente di assegnare l'iscrizione ai primi tempi dell'impero; e ci presentano invece il tipo proprio dei primi decenni del secondo secolo, cioè dell'età traiano-adrianea.
Al quale periodo di tempo, piuttosto che ad epoca più antica, conviene pure l'uso della piccola foglia d'edera come segno distinguensi che troviamo al principio dei singoli paragrafi della legge. Il Caesar Aug. adunque mentovato nel v. 2 non potrà essere che Traiano Adriano: ed inclinerei piuttosto a supporre il secondo di questi Augusti, perchè la regolarità e la simmetrìa della scrittura, particolarmente osservata nelle prime linee, esige innanzi alle parole (c)AESARIS AVG • il supplemento di undici lettere, che è dato con esatta precisione dalle parole imp. Hadriani.
L'argomento di si importante testo epigrafico è dichiarato dal titolo stesso che si legge alv. 5:
Imperocché per ragione del luogo mi sembra doversi senza dubbio riferire anche queste memorie
agli orrei Galbani, appellati horrea antonomasticamente in un monumento posto entro il loro
stesso recinto. Quest'ultima osservazione m'induce a sospettare, che anche il deposito dei
marmi trovati all'emporio fosse compreso nelle horrea Galbana. Se in questi vastissimi magazzini ogni genere di derrate alimentari e di merci poteva essere custodito, perchè non sarebbe lecito supporre che una parte di essi servisse pure a deposito di marmi?
Nelle Horrea di Porto, ove pure troviamo stessi magazzini di Galba si hanno:
- nella Notitia dignitatum che tra gli officiali dipendenti dal prefetto della città annovera il curator horreorum Galbanorum (Occid, IV, 15);
- nell'iscrizione HORRIORVM ER • GALBAE IMP • AVGVSTi incisa Balla base di una colonna, nel Maseo Capitolino {C. L L VI, 8680) ;
- nel titoletto sepolcrale di una liberta piscatrix de horreis galbae (ibid. 9801). - un procurator ad oleum in Galbae (horreis) Ostiae portus utrisque.
Questi erano situati presso la riva del Tevere, e nel luogo stesso ove approdavano le navi onerarie: le altre fabbriche si estendevano nel vasto terreno soprastante; e più prossimi al Testaccio dovevano trovarsi i magazzini di quei generi che custodivansi in vasi cretacei, i cui frammenti appunto in lungo volger di anni formarono quel monte artificiale.
Sembra convalidare la posta congettura un frammento del giureconsulto Scevola, il quale
espone il caso di un negotiator marmararius che insieme era conductor horreorum Caesans,
affittuario cioè generale dei magazzini Galbani. Costui per alcuni anni non aveva pagato la
corrisposta d'affitto; e il procuratore imperiale, incaricato dell'esigenza, sequestrò e pose
in vendita i marmi a lui spettanti.
Ora questa procedura giuridica non poteva avere a fondamento che la convenzione del pegno, a garanzia della corrisposta, sui marmi invecti et inlati nei magazzini. I marmi dunque pignorati e venduti dal procuratore imperiale dovevano essere riposti nelle stesse horrea Caesaris che il negoziante teneva in affitto.
I magazzini denominati da Galba erano certamente i più vasti della città, ed ebbero tanta
rinomanza che per tutto il medio evo restò il nome di Orrea al terreno già da essi occupato
sull'Aventino, la porta di s. Paolo ed il fiume. Per eccellenza doveano appellarsi horrea
Caesaris; la quale denominazione ricorre frequentemente tanto nelle fonti letterarie, quanto
nelle epigrafiche, ove sono ricordati ancora vari servi imperiali, che in quegli edifici
esercitarono l'ufficio di horrearii.
Altre iscrizioni poi menzionano orrei speciali, istituiti forse da nobili cittadini e passati
più tardi nel demanio degli imperatori, ovvero da questi stessi edificati od ampliati. Cosi:
- un servo dell'imperatore Claudio è ricordato come vilicus ex horreis Lollianis;
- un servo di Nerone era addetto alle horrea Petroniana (C. /. /.. VI, 3971);
- sotto Vespasiano due servi horrearii eressero un monumento votivo Cento horreorum (ibid.
235).
- Le horrea Vespasiani sono mentovate dal cronografo del 354,
- un M. Cocceio Hilaro era impiegato in horreis Nervae (C. /. L VI, 8681).
Per cotal guisa l'esistenza di magazzini generali, di spettanza degli imperatori, si manifesta per tutto il corso del primo secolo, e
ai già mentovati si debbono forse aggiungere:
- le horrea Agrippiana e Germaniciana della regione VIII;
- le Agrippiniana (Orellì 5004);
- le Aniciana dai cataloghi regionari unite con quelle di Galba;
- le Leoniana (C. /. L VI, 237);
- e finalmente le Seiana (ibid. 238. 9471), forse dei tempi di Tiberio, e confiscate dopo la
morte del famoso Elio Seiano.
È da avvertire, che oltre i magazzini generali destinati ad uso pubblico, parecchie genti
doviziose ebbero in Roma orrei privati, come per es.:
- gli Statilii (C. /. L VI, 6292-6295),
- i Volusii (ibid. 7289),
- gli Aurunceii {Bull. arch. comun. 1880 p. 77-79, n. 363, 368, 371: cf. C. L L VI, 9462)
ecc.; ma tali proprietà non passarono giammai nel patrimonio dell'imperatore.
Cotesti orrei privati servivano ad usi svariatissimi; per es. i banchieri vi riponevano il loro archivio e
Cotesti edifici, il più importante de quali erano senza dubbio le horrea Galbana nella regione XIII, appartenevano agli imperatori; e, destinati ad uso di magazzini, venivano affittati ad un imprenditore, che pagando una corrisposta al patrimonio imperiale, ne dava poi in affitto ai privati le singole parti, per farne traffico a proprio vantaggio.
Per contrario le horrea publica istituite da Alessandro Severo in ciascun quartiere della città avevano un carattere di munificenza verso i privati cittadini. Quantunque si ammetta, che una qualche corrisposta dovesse pagarsi da coloro, i quali privatas custodias non habentes andavano a deporre le loro merci, le derrate alimentari, o gli oggetti di maggior valore in quei pubblici magazzini; purtuttavia egli è manifesto che nella nuova istituzione non v'è la menoma traccia di lucro. Essa anzi sembra essere stata diretta a sottrarre i privati alla necessità di ricorrere, per la custodia delle loro cose, alla ingordigia degli speculatori, che forse esigevano troppo caro prezzo per gli affitti parziali.
I libri regionari del IV secolo noverano complessivamente nelle quattordici regioni urbane 290 orrei fra privati e pubblici. Tra questi ultimi d'indole peraltro al tutto speciale e diversa da quella dei magazzini generali che erano propriamente le horrea Caesaris (cf. Jordan, Topogr, II p. 67).
Alla medesima istituzione annonaria - con la quale era provveduto e alla distribuzione del frumenium publicum e all'approvvigionamento della città in caso di carestia - spettano le horrea dei tempi anteriori all'impero, come quelle ricordate da Festo (p. 290): « Caesar locis cellae horrea constiluit ».
Segue l' indicazione delle parti diverse dei magazzini, che davansi in affitto, tra le quali sono notate armario et loca; cioè quelle particolari qualità di di oggetti diversi, che anche noi appelliamo col nome generico di armarii, ed inoltre i diversi piani o compartimenti, in cui esse erano suddivise e che dicevansi loca.
Può citarsi a confronto un frammento di Ulpiano {Dig. XXXI [, 52 § 9), il quale parlando appunto di armarii lasciati in legato nomina congiuntamente "armaria et loculi" e dice esser loro accessorii "claustra et claves". È facile intendere, che nelle parole le quali precedevano armaria et rea il nostro marmo doveva indicare altre parti delle horrea, di capacità certamente maggiore degli armarii.
Il supplemento è suggerito dalle parole stesse del capitolato (v. 6, 7), le quali accennano alla scadenza annuale delle locazioni nel giorno 13 di dicembre, trova un egregio confronto negli analoghi avvisi di locazione, che sono dipinti sulle pareti di alcuni edifici in Pompei. In uno di questi è detto:
- In praedis Juliae Sp. f. Felicis locantur balneum .... , tabernae, pergulae, cenacùla, ex idibus aug. primis (C. /. L IV, 1136);
- in un altro: {In) insula Arriana Polliana Cn. Allei Nigidi Mai locantur ex idibus Julis primis tabernae cum pergulis suis, et cenacula etc. (ibid. 138). Quest'ultimo manifesto pompeiano aggiungeva un avviso, che per i patti della locazione si doveva adire un servo del proprietario: « conductor convenito Primum Cn. Allei Nigidi Mai ser{vum) ».
Per l'affitto delle horrca Caesaris era invece proposta al pubblico la stessa lex locationis perchè ciascuno potesse direttamente prenderne cognizione. Questa è designata colla solenne formola LEX HORREORVM; della quale ora esamineremo brevemente i singoli capi.
Il primo capo, compreso nelle linee 6, 7 e parte della 8 contiene il patto relativo alla scadenza della locazione, ed alla proroga o rinnovazione della medesima. Lo dimostrano chiaramente le parole superstiti:
ante idus dec[embres] pensione soluta renuntiet; qui non
(renuntiaverit et .... prò i)nsequente anno non transegerit etc.;
le quali riferendosi al conductor dovevano certamente esser precedute dalla frase, che in seguito è ripetuta più volte: Quisquis in his horreis conductum habet.
Vi ho aggiunto le parole : cellam, armarium, perchè non solamente lo spazio richiede un supplemento più lungo di quella semplice formola, ma perchè era necessario congiungere il conductum habet coli{aliu)dve quid che la lapide conserva nella linea 6.
11 locatario adunque doveva disdire l'affitto prima del giorno 13 di dicembre, designato come
termine del contratto annuale; e se non avesse ciò fatto, cioè non avesse convenuto e combinato per rinnovare il contratto, questo s'intendeva tacitamente prorogato pel nuovo anno. Era regola generale nel diritto romano:
« Qui impleto tempo e conductionis remansit in conductione non solum reconduxisse videbitur.
sed etiam pignora videntur durare obligala » (Ulp. Dig. XIX, 2, 13 § 11 : cf. Cod. lusL IV, 65, 16).
Ma questa proroga, fatta per tacito consenso, era naturalmente subordinata alla condizione, che il locatore non avesse conchiuso con altri un nuovo contratto. Quindi le ultime parole di questo primo capo « non erit » ( v. 8 ) facilmente sono da riferire all'accennata limitazionee da ciò siamo stati indotti a supplire: "si modo ala locatum) non erit".
Ove non fosse intervenuta cotesta nuova locazione con altri, colui che remansit in conductione ma senza convenire esplicitamente la proroga, tanti habebunt — dice la nostra lapide — quanti eius gener[is] (res) erano date in affitto per quel medesima anno e nel medesimo luogo.
La restituzione da noi proposta: "quanti eius generis res eo anno in his horreis locari solent"
corrisponde al criterio generale della proroga d'affitto per tacito consentimento delle parti.
Cotesta responsabilità infatti era il corrispettivo della mercede che pagava l'affittuario: « Qui mercedem accipit prò custodia alicuius rei, is huius pericutum custodiae praestat » (Gaio, Dig.\XXj 2, 40). In genere la sublocazione era consentita dalle leggi, quando nel contratto non vi fosse una convenzione in contrario: « Nemo proibeiur rem, quam eonduxit, fruendam olii locare; si nihil
Del quarto capo non resta che la formola iniziale: « Quisquis in his horreis conductum habet»
seguita dalle parole et sua..», le quali debbono collegarsi con le ultime... fuerit veniale.
Questa licenza, che doveva essere ottenuta dal conductor horreorum per poter compiere qualche
atto dipendente dalla locazione, abbiamo congetturato potersi riferire alle opere da lui aggiunte nel fondo tenuto in affitto, per ristauro, o per adornamento, o per qualsivoglia altro titolo.
Le parole che seguono e con le quali termina le lex horreorum hanno un'importanza speciale, non solamente per la convenzione circa la responsabilità e la custodia delle cose riposte nei magazzini, ma anche per la distinzione espressamente fatta tra l'horrearius e il custos, ì quali uffici dai lessicografi furon creduti sinonimi.
Imperrocché trascorso il termine stabilito all'affitto, e lasciate giacenti nei magazzini le cose quivi riposte, senza che fosse stata regolarmente rinnovata la locazione, potea ben dirsi che il locatario horreum suasque rei reliquerat. Quantunque la proroga del contratto avesse potuto avvenire anche per tacito consenso, quando si verificassero le condizioni stabilite nel capo primo della lex locationis; ciò nonostante l'horrearius dichiarava nel capitolato medesimo di non accettare ulteriore responsabilità di custodia, se non era denunciato specificatamente ciò ch'era stato deposto e lasciato nei magazzini.
HORREA EPAGATHIANA, IERI ED OGGI - OSTIA |
Cotesto insigne monumento, che si asserisce rinvenuto nella vigna Boni e Binaldi, fuori della porta Salaria, in mezzo a terre di scarico, e perciò fuori del suo posto primitivo, era in origine certamente affisso ad un muro di quei grandiosi magazzini od horrea che appartenevano al patrimonio dell'imperatore ed erano situati in prossimità del Monte Testaccio.
Non possiamo sapere per quali vicende o in qual tempo il marmo sia stato a tanta distanza trasferito: ma ciò che dirò intorno a cotesto horrea Caesaris e alle memorie epigrafiche che ne sono state trovate nel loro sito medesimo, non lascia dubbio, a mio giudizio, sulla indicata provenienza del nostro marmo. L'iscrizione parmi doversi attribuire ai tempi in circa di Adriano.
L'uso degli accenti non giova a determinarne con precisione reta, ma soltanto a limitarla dall'epoca in circa augustea fino a quella di Adriano o di Antonino Pio. Parimenti la forinola Caesaris Aug, che si legge nella II linea, potrebbe egualmente bene riferirsi tanto allo stesso Augusto, quanto a quegli altri imperatori, che talvolta la usarono posposta ai loro nomi personali; ultimo dei quali è appunto l'imperatore Adriano. Ma i caratteri paleografici, quantunque di buona forma, vietano assolutamente di assegnare l'iscrizione ai primi tempi dell'impero; e ci presentano invece il tipo proprio dei primi decenni del secondo secolo, cioè dell'età traiano-adrianea.
Al quale periodo di tempo, piuttosto che ad epoca più antica, conviene pure l'uso della piccola foglia d'edera come segno distinguensi che troviamo al principio dei singoli paragrafi della legge. Il Caesar Aug. adunque mentovato nel v. 2 non potrà essere che Traiano Adriano: ed inclinerei piuttosto a supporre il secondo di questi Augusti, perchè la regolarità e la simmetrìa della scrittura, particolarmente osservata nelle prime linee, esige innanzi alle parole (c)AESARIS AVG • il supplemento di undici lettere, che è dato con esatta precisione dalle parole imp. Hadriani.
L'argomento di si importante testo epigrafico è dichiarato dal titolo stesso che si legge alv. 5:
LEX HORREORVM
Qui dunque abbiamo il testo legittimo delle convenzioni, ossia il capitolato, che si proponeva ai cittadini per l'affitto delle horrea imperiali: e più propriamente parlando, il nostro marmo contiene un avviso di locazione delle horrea Caesaris con la lex locationis annessa.
Prima di esaminare i singoli capi di questa legge, stimo opportuno raccogliere qualche notizia sull'istituto giuridico dei magazzini generali in Roma nei secoli dell'impero.
II Frammento d'iscrizione Delle horrea Caesaris.
Horrea appellavansi genericamente quegli edifici, ch'erano destinati a magazzino ed a custodia non solo del frumento, del vino, dell'olio e di qualunque genere alimentario, ma eziandio d'ogni varietà di merci, e degli oggetti preziosi che i cittadini vi deponevano come in luogo più sicuro. Il cronografo dell'anno 354 attribuisce l'istituzione di siffatti magazzini all'imperatore Galba.
II Frammento d'iscrizione Delle horrea Caesaris.
Horrea appellavansi genericamente quegli edifici, ch'erano destinati a magazzino ed a custodia non solo del frumento, del vino, dell'olio e di qualunque genere alimentario, ma eziandio d'ogni varietà di merci, e degli oggetti preziosi che i cittadini vi deponevano come in luogo più sicuro. Il cronografo dell'anno 354 attribuisce l'istituzione di siffatti magazzini all'imperatore Galba.
Ma il eh. prof. Henzen ha recentemente dichiarato, che le horrea Galbae debbono identificarsi con le horrea Sulpicia ricordate da Orazio (Carm. IV, 12,18), siccome asserisce lo scoliaste di lui, Porfirione; e che già esistevano cotali magazzini nei primi tempi dell'impero, ed erano nel possesso di Cesare Augusto, Galba probabilmente estese l'istituzione horrearia e ne ampliò gli edifici: e per ciò i
grandiosi e celeberrimi magazzini, che facevano parte del patrimonio imperiale, tolsero il
nome da lui, e mantennero per lungo tempo l'appellazione di horrea Galbana.
grandiosi e celeberrimi magazzini, che facevano parte del patrimonio imperiale, tolsero il
nome da lui, e mantennero per lungo tempo l'appellazione di horrea Galbana.
Erano questi situati, per testimonianza della Notitia e del Curiosum nella regione XIII aventinese, ed
occupavano gran parte della pianura compresa fra l'Aventino, il Testaccio ed il Tevere. Ed appunto da quello spazio di terreno sono tornate in luce parecchie iscrizioni contenenti la lex horreorum.
Ho memorie epigrafiche relative alle horrea ed ai predii di Galba.
- Una è sacra Numini domus Aug. e dedicata al Genio conservatori horreorum Galbianorum, e Fortunae conservatrici horreorum
Galbianorum {C. 1. L VI, 286);
occupavano gran parte della pianura compresa fra l'Aventino, il Testaccio ed il Tevere. Ed appunto da quello spazio di terreno sono tornate in luce parecchie iscrizioni contenenti la lex horreorum.
Ho memorie epigrafiche relative alle horrea ed ai predii di Galba.
ESEMPIO DI HORREA RICOSTRUITA NEL CASTRUM ROMANO DI SAALBURG - GERMANIA |
- un'altra fu posta nell'anno 159 da un sodalicium horreorum Galbanorum (ibid. 338);
- una terza, sacra alla Bona Dea Oalbilla, fu dedicata da un vilicus horreorum Galbianorum;
- la quarta, del pari che la prima, è sacra Numini domum Aug, e fu postada un collegio funeraticio costituito dalla familia addetta ai predii Galbani.
Ai quali monumenti sono da aggiungere: la base votiva a Silvano posta da un servo imperiale horrearius cohortis III {C. L L VI, 588), che fu trovata « intra Emporii fines », e fors'ancbe il cippo
dedicato Fortunae horreorum {C. /. L VI, 188) che dal Pabretti fu parimenti veduto presso
l'emporio.
Imperocché per ragione del luogo mi sembra doversi senza dubbio riferire anche queste memorie
agli orrei Galbani, appellati horrea antonomasticamente in un monumento posto entro il loro
stesso recinto. Quest'ultima osservazione m'induce a sospettare, che anche il deposito dei
marmi trovati all'emporio fosse compreso nelle horrea Galbana. Se in questi vastissimi magazzini ogni genere di derrate alimentari e di merci poteva essere custodito, perchè non sarebbe lecito supporre che una parte di essi servisse pure a deposito di marmi?
HORREA DI UN CASTRUM (INGRANDIBILE) |
- nella Notitia dignitatum che tra gli officiali dipendenti dal prefetto della città annovera il curator horreorum Galbanorum (Occid, IV, 15);
- nell'iscrizione HORRIORVM ER • GALBAE IMP • AVGVSTi incisa Balla base di una colonna, nel Maseo Capitolino {C. L L VI, 8680) ;
- nel titoletto sepolcrale di una liberta piscatrix de horreis galbae (ibid. 9801). - un procurator ad oleum in Galbae (horreis) Ostiae portus utrisque.
Erano appunto distinte in vari edifici, rispettivamente destinati a magazzini di frumento, di vino, d'olio e di marmi. Laonde parmi verosimile, che le horrea Galbana, oltre le varie parti in cui erano separatamente custoditi il frumento, il vino, l'olio e gli altri generi annonari che giungevano in Roma entro vasi fittili; oltre i luoghi destinati alle altre merci alla custodia degli oggetti preziosi, contenessero eziandio i depositi marmorarii.
Questi erano situati presso la riva del Tevere, e nel luogo stesso ove approdavano le navi onerarie: le altre fabbriche si estendevano nel vasto terreno soprastante; e più prossimi al Testaccio dovevano trovarsi i magazzini di quei generi che custodivansi in vasi cretacei, i cui frammenti appunto in lungo volger di anni formarono quel monte artificiale.
Sembra convalidare la posta congettura un frammento del giureconsulto Scevola, il quale
espone il caso di un negotiator marmararius che insieme era conductor horreorum Caesans,
affittuario cioè generale dei magazzini Galbani. Costui per alcuni anni non aveva pagato la
corrisposta d'affitto; e il procuratore imperiale, incaricato dell'esigenza, sequestrò e pose
in vendita i marmi a lui spettanti.
INTERNI DI UN HORREA |
I magazzini denominati da Galba erano certamente i più vasti della città, ed ebbero tanta
rinomanza che per tutto il medio evo restò il nome di Orrea al terreno già da essi occupato
sull'Aventino, la porta di s. Paolo ed il fiume. Per eccellenza doveano appellarsi horrea
Caesaris; la quale denominazione ricorre frequentemente tanto nelle fonti letterarie, quanto
nelle epigrafiche, ove sono ricordati ancora vari servi imperiali, che in quegli edifici
esercitarono l'ufficio di horrearii.
HORREA MEDIOLANUM - (INGRANDIBILE) |
più tardi nel demanio degli imperatori, ovvero da questi stessi edificati od ampliati. Cosi:
- un servo dell'imperatore Claudio è ricordato come vilicus ex horreis Lollianis;
- un servo di Nerone era addetto alle horrea Petroniana (C. /. /.. VI, 3971);
- sotto Vespasiano due servi horrearii eressero un monumento votivo Cento horreorum (ibid.
235).
- Le horrea Vespasiani sono mentovate dal cronografo del 354,
- un M. Cocceio Hilaro era impiegato in horreis Nervae (C. /. L VI, 8681).
Per cotal guisa l'esistenza di magazzini generali, di spettanza degli imperatori, si manifesta per tutto il corso del primo secolo, e
ai già mentovati si debbono forse aggiungere:
- le horrea Agrippiana e Germaniciana della regione VIII;
- le Agrippiniana (Orellì 5004);
- le Aniciana dai cataloghi regionari unite con quelle di Galba;
- le Leoniana (C. /. L VI, 237);
- e finalmente le Seiana (ibid. 238. 9471), forse dei tempi di Tiberio, e confiscate dopo la
morte del famoso Elio Seiano.
È da avvertire, che oltre i magazzini generali destinati ad uso pubblico, parecchie genti
doviziose ebbero in Roma orrei privati, come per es.:
- gli Statilii (C. /. L VI, 6292-6295),
- i Volusii (ibid. 7289),
- gli Aurunceii {Bull. arch. comun. 1880 p. 77-79, n. 363, 368, 371: cf. C. L L VI, 9462)
ecc.; ma tali proprietà non passarono giammai nel patrimonio dell'imperatore.
HORREA - PESI E MISURE |
le instrumenta (Ulp. Dig, II, 13, 6 pr.), i letterati i loro libri (Senec. epist. 45); e fra le spese utili alla domestica economia ne era annoverata la edificazione (Ulp. Dig. L, 16, 79§ 1).
Lampridio nella vita di Alessandro Severo (e. 39) riferisce che questo Augusto « horrea in omnibus regionibus publica fecit, ad quae conferrent bona ii qui privatas custodias non
haberent ». Tale istituzione però non è della stessa natura di quella delle horrea Caesaris di cui finora ho discorso, ed alle quali deve riferirsi la lex horreorum testé rinvenuta.
Cotesti edifici, il più importante de quali erano senza dubbio le horrea Galbana nella regione XIII, appartenevano agli imperatori; e, destinati ad uso di magazzini, venivano affittati ad un imprenditore, che pagando una corrisposta al patrimonio imperiale, ne dava poi in affitto ai privati le singole parti, per farne traffico a proprio vantaggio.
Per contrario le horrea publica istituite da Alessandro Severo in ciascun quartiere della città avevano un carattere di munificenza verso i privati cittadini. Quantunque si ammetta, che una qualche corrisposta dovesse pagarsi da coloro, i quali privatas custodias non habentes andavano a deporre le loro merci, le derrate alimentari, o gli oggetti di maggior valore in quei pubblici magazzini; purtuttavia egli è manifesto che nella nuova istituzione non v'è la menoma traccia di lucro. Essa anzi sembra essere stata diretta a sottrarre i privati alla necessità di ricorrere, per la custodia delle loro cose, alla ingordigia degli speculatori, che forse esigevano troppo caro prezzo per gli affitti parziali.
HORREA AGRIPPINA |
Alla medesima istituzione annonaria - con la quale era provveduto e alla distribuzione del frumenium publicum e all'approvvigionamento della città in caso di carestia - spettano le horrea dei tempi anteriori all'impero, come quelle ricordate da Festo (p. 290): « Caesar locis cellae horrea constiluit ».
Egualmente bene credo che potrebbe esser supplito: cellae frumentariae et oleariae. Gli avanzi di alcune cellae vìnariae di spettanza dell'imp. Traiano, nella regione transtiberìna, sono stati trovati nel marzo 1878 insieme con una bella iscrizione, che ne fa ricordo. (V. Notizie d, scavi 1878 p. 66; BtiU. arch. comun. 1878 p. 102).
Dalle horrea Caesaris dei tempi più antichi, e dalle horrea publica fatte da Alessandro Severo, debbono egualmente distinguersi le horrea flscalia, che spesso sono ricordate, e talvolta anche coll'appellazione di horrea publica, nel codice Teodosiano. Imperocché questi ultimi erano edifici destinati esclusivamente a riporvi le provvigioni annonarie dello Stato,né i cittadini potevano in verun modo giovarsene per deposito e custodia della privata lor proprietà.
Dalle horrea Caesaris dei tempi più antichi, e dalle horrea publica fatte da Alessandro Severo, debbono egualmente distinguersi le horrea flscalia, che spesso sono ricordate, e talvolta anche coll'appellazione di horrea publica, nel codice Teodosiano. Imperocché questi ultimi erano edifici destinati esclusivamente a riporvi le provvigioni annonarie dello Stato,né i cittadini potevano in verun modo giovarsene per deposito e custodia della privata lor proprietà.
A questi horrea fiscalia dee senza dubbio riferirsi un'iscrizione dell^anno 349 (Henzen ad Orell. 5583), la quale ricorda le provviste per la pubblica annona fatte dal prefetto del pretorio Vulcacio Bufino, e la edificazione di nuovi orrei « in autoritam perpetuam rei annonariae ».
Premesse queste brevi generali nozioni circa i magazzini generali dell'antica Roma, debbo rivolgermi a dichiarare la lex horreorum rivelataci dalla lapide ora tornata in luce: documento importantissimo, che illustra splendidamente l'intima organizzazione di quell'istituto, e ne espone, per così dire, la vita giuridica nella prima metà del II secolo dell'impero.
Il frammento epigrafico che possediamo, è propriamente, siccome ho già in principio accennato, la metà della pietra, su cui era scritto ravviso di locazione dei magazzini imperiali col capitolato relativo alla locazione medesima. Dobbiamo dunque innanzi tutto tentar la restituzione dell'altra metà
perduta; tenendo conto non solo del contesto giuridico, ma ancora dello spazio e del numero
di lettere rigorosamente necessario a supplire la parte mancante.
perduta; tenendo conto non solo del contesto giuridico, ma ancora dello spazio e del numero
di lettere rigorosamente necessario a supplire la parte mancante.
Ho il dovere di dichiarare, che in siffatta restituzione largamente mi hanno giovato l'aiuto ed i sapienti consigli
dell'illustre prof. Ilario Alibrandi, al quale rendo pubbliche grazie del valido concorso prestatomi in impresa così difficile e superiore alle mie deboli forze.
La parte superstite dell'iscrizione è stata da me diligentemente trascritta dalla pietra originale, che trovasi ora provvisoriamente depositata nei magazzini della Commissione archeologica, al palazzo dei Conservatori in Campidoglio.
In quanto
poi ai supplementi, occorre appena avvertire, che non si pretende menomamente di aver con essi reintegrato nella sua forma originale l'antico testo di questo insigne documento; ma
soltanto si è tentato di esporne il senso e di avvicinarsi con qualche probabilità alle formule giuridiche che vi erano contenute. Nelle prime cinque linee, scritte con caratteri assai maggiori del resto dell'iscrizione, le lettere residue dimostrano chiaramente, contenersi una formula, la quale esprime il concetto che:
(in h)orreis (imp c)aesaris ai^[usti] lcc[antur]
armarla et loca .... ex hac die et ex. . . etc.
Ho già detto che il nome dell'Augusto da supplire nel v. 2 è quello di Traiano od Adriano, e che sembrami di poter prescegliere il secondo per ragione del numero delle lettere richieste dalla simmetria e dallo spazio. Avremo dunque:
« (in h)orreis {imp. Hadriani c)aesaris aug. loc[antur] » etc.
soltanto si è tentato di esporne il senso e di avvicinarsi con qualche probabilità alle formule giuridiche che vi erano contenute. Nelle prime cinque linee, scritte con caratteri assai maggiori del resto dell'iscrizione, le lettere residue dimostrano chiaramente, contenersi una formula, la quale esprime il concetto che:
(in h)orreis (imp c)aesaris ai^[usti] lcc[antur]
armarla et loca .... ex hac die et ex. . . etc.
Ho già detto che il nome dell'Augusto da supplire nel v. 2 è quello di Traiano od Adriano, e che sembrami di poter prescegliere il secondo per ragione del numero delle lettere richieste dalla simmetria e dallo spazio. Avremo dunque:
« (in h)orreis {imp. Hadriani c)aesaris aug. loc[antur] » etc.
HORREA DI UN CASTRUM |
Può citarsi a confronto un frammento di Ulpiano {Dig. XXXI [, 52 § 9), il quale parlando appunto di armarii lasciati in legato nomina congiuntamente "armaria et loculi" e dice esser loro accessorii "claustra et claves". È facile intendere, che nelle parole le quali precedevano armaria et rea il nostro marmo doveva indicare altre parti delle horrea, di capacità certamente maggiore degli armarii.
Ho quindi pensato subito alle cellae, che in un frammento di Paolo {Dig. 1, 15, 3 § 2) sono
mentovate come parti delle horrea, immediatamente prima di armaria:
« Effracturae fiunt plerumque in insulis hoireisque . . . . , cum vel cella effringitur, vel armarium vel arca ». Ma la sillaba finale AR-, che rimane nella pietra, e la quantità delle lettere da supplire esigono qualche altra parola aggiunta a cellae. Onde considerata la natura delle merci, che in siffatti magazzini e nelle loro parti principali si deponevano, ho creduto di potervi forse riconoscere le cellae frumentariae et vinariae le quali dovevano avere la maggiore importanza nei magazzini predetti.
mentovate come parti delle horrea, immediatamente prima di armaria:
« Effracturae fiunt plerumque in insulis hoireisque . . . . , cum vel cella effringitur, vel armarium vel arca ». Ma la sillaba finale AR-, che rimane nella pietra, e la quantità delle lettere da supplire esigono qualche altra parola aggiunta a cellae. Onde considerata la natura delle merci, che in siffatti magazzini e nelle loro parti principali si deponevano, ho creduto di potervi forse riconoscere le cellae frumentariae et vinariae le quali dovevano avere la maggiore importanza nei magazzini predetti.
Più difficile è il supplemento del V. 4, ove le lettere superstiti AR- sono precedute da un avanzo certamente della lettera R, e potrebbero far pensare o ad {ae)rar[ium] a depositi {marmo)rar[ia]ri per trovare alcun che da mettere in relazione coi pubblici magazzini. Ma il prof. Alibrandi assai sagacemente mi ha proposto di supplire: (cum operis cella)rar[ium]; giacché è assai ragionevole il supporre, che per l'occorrente servizio di facchinaggio vi fossero servi cellararii, addetti ai magazzini medesimi, e che nella locazione delle cellae
sì provvedesse altresì alla locazione delle opere di cotesti servi.
Paolo {Sent. Ili, 6, 72) noverando gli uffici servili ed altrove {Dig. I, 15, 3 § 2) menziona espressamente i servi custodes degli orrei, come quelli contro i quali poteva esercitarsi l'azione penale nel caso dì furto delle merci. Finalmente nel ravviso di locazione inciso sulla nostra pietra era notato il tempo in cui aveva principio l'affitto; cioè ex hac die dallo stesso giorno in cui venne pubblicata ed affissa la lex Horreorum, e poi d'anno in anno, incominciando dalle prossime idi di dicembre.
Paolo {Sent. Ili, 6, 72) noverando gli uffici servili ed altrove {Dig. I, 15, 3 § 2) menziona espressamente i servi custodes degli orrei, come quelli contro i quali poteva esercitarsi l'azione penale nel caso dì furto delle merci. Finalmente nel ravviso di locazione inciso sulla nostra pietra era notato il tempo in cui aveva principio l'affitto; cioè ex hac die dallo stesso giorno in cui venne pubblicata ed affissa la lex Horreorum, e poi d'anno in anno, incominciando dalle prossime idi di dicembre.
Il supplemento è suggerito dalle parole stesse del capitolato (v. 6, 7), le quali accennano alla scadenza annuale delle locazioni nel giorno 13 di dicembre, trova un egregio confronto negli analoghi avvisi di locazione, che sono dipinti sulle pareti di alcuni edifici in Pompei. In uno di questi è detto:
- In praedis Juliae Sp. f. Felicis locantur balneum .... , tabernae, pergulae, cenacùla, ex idibus aug. primis (C. /. L IV, 1136);
- in un altro: {In) insula Arriana Polliana Cn. Allei Nigidi Mai locantur ex idibus Julis primis tabernae cum pergulis suis, et cenacula etc. (ibid. 138). Quest'ultimo manifesto pompeiano aggiungeva un avviso, che per i patti della locazione si doveva adire un servo del proprietario: « conductor convenito Primum Cn. Allei Nigidi Mai ser{vum) ».
HORREA DI OSTIA |
Il primo capo, compreso nelle linee 6, 7 e parte della 8 contiene il patto relativo alla scadenza della locazione, ed alla proroga o rinnovazione della medesima. Lo dimostrano chiaramente le parole superstiti:
ante idus dec[embres] pensione soluta renuntiet; qui non
(renuntiaverit et .... prò i)nsequente anno non transegerit etc.;
le quali riferendosi al conductor dovevano certamente esser precedute dalla frase, che in seguito è ripetuta più volte: Quisquis in his horreis conductum habet.
Vi ho aggiunto le parole : cellam, armarium, perchè non solamente lo spazio richiede un supplemento più lungo di quella semplice formola, ma perchè era necessario congiungere il conductum habet coli{aliu)dve quid che la lapide conserva nella linea 6.
11 locatario adunque doveva disdire l'affitto prima del giorno 13 di dicembre, designato come
termine del contratto annuale; e se non avesse ciò fatto, cioè non avesse convenuto e combinato per rinnovare il contratto, questo s'intendeva tacitamente prorogato pel nuovo anno. Era regola generale nel diritto romano:
« Qui impleto tempo e conductionis remansit in conductione non solum reconduxisse videbitur.
sed etiam pignora videntur durare obligala » (Ulp. Dig. XIX, 2, 13 § 11 : cf. Cod. lusL IV, 65, 16).
Ma questa proroga, fatta per tacito consenso, era naturalmente subordinata alla condizione, che il locatore non avesse conchiuso con altri un nuovo contratto. Quindi le ultime parole di questo primo capo « non erit » ( v. 8 ) facilmente sono da riferire all'accennata limitazionee da ciò siamo stati indotti a supplire: "si modo ala locatum) non erit".
Ove non fosse intervenuta cotesta nuova locazione con altri, colui che remansit in conductione ma senza convenire esplicitamente la proroga, tanti habebunt — dice la nostra lapide — quanti eius gener[is] (res) erano date in affitto per quel medesima anno e nel medesimo luogo.
La restituzione da noi proposta: "quanti eius generis res eo anno in his horreis locari solent"
corrisponde al criterio generale della proroga d'affitto per tacito consentimento delle parti.
Il secondo capo (lin. 8, 9), del quale restano le parole:
« quisquis in his hoi'reis conducium hàbet, elocandi et (m)stodia non praestabitur » evidentemente contiene il patto proibitivo di trasferire in altri la locazione e l'uso della cosa locata, sancito dalla dichiarazione espressa, che in caso contrario si declinava qualunque responsabilità di custodia tra il locatore e il conduttore, dipendentemente dal
contratto d^affitto; giacché in alcuni casi egli potea dichiarare, che non assumeva la responsabilità della custodia.
Se il conduttore cedeva ad altri la cosa locata, sia elocando, sia utendum dando il locatore non poteva ritenersi egualmente obbligato verso i terzi, coi quali non aveva alcun contratto.
Laonde a buon diritto nella lex horreorum Caesaris doveva essere stabilito: « Quisquis in his horreis oonductum habet elocandi et (uterìdum dandi ius non habebit: si elocaverit vel utendum. dederit, eius custodia non praestabitur ».
contratto d^affitto; giacché in alcuni casi egli potea dichiarare, che non assumeva la responsabilità della custodia.
Se il conduttore cedeva ad altri la cosa locata, sia elocando, sia utendum dando il locatore non poteva ritenersi egualmente obbligato verso i terzi, coi quali non aveva alcun contratto.
Laonde a buon diritto nella lex horreorum Caesaris doveva essere stabilito: « Quisquis in his horreis oonductum habet elocandi et (uterìdum dandi ius non habebit: si elocaverit vel utendum. dederit, eius custodia non praestabitur ».
Cotesta responsabilità infatti era il corrispettivo della mercede che pagava l'affittuario: « Qui mercedem accipit prò custodia alicuius rei, is huius pericutum custodiae praestat » (Gaio, Dig.\XXj 2, 40). In genere la sublocazione era consentita dalle leggi, quando nel contratto non vi fosse una convenzione in contrario: « Nemo proibeiur rem, quam eonduxit, fruendam olii locare; si nihil
aliud convenit. » (Cod, lust. IV, 65, 6).
Nel terzo capo, che incomincia: « Quae in his horreis invecta inlata.. » è contenuta, a garanzia del pagamento della corrisposta, la convenzione del pegno sulle cose introdotte nei magazzini. Il quale patto, se pur non fosse stato esplicitamente stabilito fra le parti, come in ogni contratto d'affitto, così pure nella locatio horreorum s'intendeva per legge tacitamente convenuto.
PORTO - HORREA SEVERIANA |
Su di che scrive Ulpiano (Dig, XX, 2, 3) che anzi la merces horreorum era considerata come
credito privilegiato, e doveva essere soddisfatta prima di qualunque altro debito, anche
anteriore di tempo.
credito privilegiato, e doveva essere soddisfatta prima di qualunque altro debito, anche
anteriore di tempo.
Del quarto capo non resta che la formola iniziale: « Quisquis in his horreis conductum habet»
seguita dalle parole et sua..», le quali debbono collegarsi con le ultime... fuerit veniale.
Questa licenza, che doveva essere ottenuta dal conductor horreorum per poter compiere qualche
atto dipendente dalla locazione, abbiamo congetturato potersi riferire alle opere da lui aggiunte nel fondo tenuto in affitto, per ristauro, o per adornamento, o per qualsivoglia altro titolo.
Come dunque l'inquilino, finita la locazione, doveva rimettere in pristino la casa, e non poteva asportare ciò che aveva aggiunto a proprie spese, se non quando tale remozione non avesse menomamente deteriorato il fondo; così all'affittuario di una parte dei pubblici magazzini non era certamente permesso di tollere quod adipcit, se non per patto espressamente convenuto, e salva l'integrità
della cosa locata.
Il capo ultimo (v. 11, 12) incomincia con la formola consueta designante il privato conduttore di una parte degli orrei; e di lui è detto che, pensione soluta, chirogr[aphum.. etc. È chiaro ohe per chirographum qui deve intendersi la quitanza del pagamento, essendo quella parola immediatamente soggiunta alla menzione della pensio soluta.
Intorno alla forma ed al valore giuridico della quitanza chirografaria, semplicemente appellata chiìographum in alcune delle tavolette pompeiane di L. Cecilie Oiocondo, ha trattato egregiamente e con la consueta dottrina l'illustre Mommsen. E poiché nelle tavolette medesime trovasi talora indicato: chirographum Privati (n. 117), chirographum Secundi (n. 119), cioè quietanza del
servo pubblico incaricato delle riscossioni degli affitti: così nella nostra lapide poteva forse essere egualmente menzionata la persona che rilasciava la quietanza, cioè horrearius.
servo pubblico incaricato delle riscossioni degli affitti: così nella nostra lapide poteva forse essere egualmente menzionata la persona che rilasciava la quietanza, cioè horrearius.
Le parole che seguono e con le quali termina le lex horreorum hanno un'importanza speciale, non solamente per la convenzione circa la responsabilità e la custodia delle cose riposte nei magazzini, ma anche per la distinzione espressamente fatta tra l'horrearius e il custos, ì quali uffici dai lessicografi furon creduti sinonimi.
Il giureconsulto Scevola, che è anteriore ad Alessandro Severo e quindi parla delle horrea Caesaris quali noi le consideriamo, nella più antica forma della loro istituzione, nomina un conductor horreorum Caesaris come colui che teneva in affitto generale i magazzini, ed era responsabile delle pigioni verso il procuratore imperiale exaction i praepositus.
Nella nostra lapide l'affittuarìo di tutto il gruppo dei magazzini, dal quale viene pubblicamente proposta la locazione delle singole parti e la lex horreorum, è menzionato col titolo di hoirearius. Ed infatti un frammento di Giavoleno {Dig, XIX, 2, 60 § 9) reca:
« Rerum custodiamo quam horrearius conductoribus praestare debeiet locatorem totorum
horreorum horreario praestare non debere puto; nisi in locando aliter convenerit ».
Dalle quali parole s'intende, che fra l'horreaìius ed i conductores parziali dei magazzini intercedeva un contratto ben diverso da quello che l'horrearius aveva col locator totorum horreorum; il quale nel caso nostro era il procuratore dell'imperatore, e genericamente il padrone del fondo destinato ai magszzìni.
Il custos invece non era che un impiegato nei magazzini, e probabilmente un servo, il quale in certi casi portava anche la responsabilità penale della custodia medesima. Se il padrone degli orrei non aveva espressamente pattuito di assumere la piena custodia delle cose importate, era fuori d'ogni responsabilità verso gli affittuarii nel caso di forza maggiore odi violenze furtive.
Nella nostra lapide l'affittuarìo di tutto il gruppo dei magazzini, dal quale viene pubblicamente proposta la locazione delle singole parti e la lex horreorum, è menzionato col titolo di hoirearius. Ed infatti un frammento di Giavoleno {Dig, XIX, 2, 60 § 9) reca:
« Rerum custodiamo quam horrearius conductoribus praestare debeiet locatorem totorum
horreorum horreario praestare non debere puto; nisi in locando aliter convenerit ».
Dalle quali parole s'intende, che fra l'horreaìius ed i conductores parziali dei magazzini intercedeva un contratto ben diverso da quello che l'horrearius aveva col locator totorum horreorum; il quale nel caso nostro era il procuratore dell'imperatore, e genericamente il padrone del fondo destinato ai magszzìni.
Quando però fosse stato consumato un furto con l'apertura violenta dei magazzini, con lo scassinamento degli armarii, d'ordinario ne portavan la pena i custodi. Ne fa fede Paolo, il quale scrive (Dig. 1, 15, 3 § 2): {in hoireis) cum vel cella effringiiur vel armarium vel arca, custodes plerumque puniuntury.
E similmente l'imp. Alessandro Severo {Cod. lust. lY, 65) ricorda, che « Ex divi Antonini Pii liberis certa forma est, ut domini horreorum effractorum, eiusmodi querelas deferentibus custodes exhibere necesse habeant nec ultra periculo subiecti sunt ».
E similmente l'imp. Alessandro Severo {Cod. lust. lY, 65) ricorda, che « Ex divi Antonini Pii liberis certa forma est, ut domini horreorum effractorum, eiusmodi querelas deferentibus custodes exhibere necesse habeant nec ultra periculo subiecti sunt ».
La responsabilità dunque del padrone dei magazzini, quand'egli li dava direttamente in locazione ai privati; e quella analoga « Ad horrea/rius e del conductor horreorum Caesaris quando costoro ne tenevano l'affitto generale, era limitata ai danni ed alle mancanze non dipendenti da forza maggiore o da furto operato con effrazione.
Come poi il locatore poteva con patti speciali limitare la propria responsabilità sulle cose introdotte nei magazzini (v. ad es. Dig. XIX, 2, 60 § 6); così nelle ultime parole del monumento epigrafico di cui ci occupiamo, è egualmente espresso un caso particolare, nel quale il locator può non accettare la responsabilità della custodia. Ciò non solo poteva avvenire durante il contratto, nel qual caso l'affittuario era innanzi tutto tenuto adsolvendas totium temporis pensiones » {Dig. XIX, 2, 55 § 2); ma principalmente alla scadenza del medesimo, a pensione soluta.
Imperrocché trascorso il termine stabilito all'affitto, e lasciate giacenti nei magazzini le cose quivi riposte, senza che fosse stata regolarmente rinnovata la locazione, potea ben dirsi che il locatario horreum suasque rei reliquerat. Quantunque la proroga del contratto avesse potuto avvenire anche per tacito consenso, quando si verificassero le condizioni stabilite nel capo primo della lex locationis; ciò nonostante l'horrearius dichiarava nel capitolato medesimo di non accettare ulteriore responsabilità di custodia, se non era denunciato specificatamente ciò ch'era stato deposto e lasciato nei magazzini.
Siffatta denuncia doveva farsi al custode; ed ove venisse omessa, qualunque perdita, danno o
deterioramento, era a tutto rischio e pericolo del locatario, che non aveva in tempo provveduto a rinnovare il contratto.
deterioramento, era a tutto rischio e pericolo del locatario, che non aveva in tempo provveduto a rinnovare il contratto.
( Giuseppe Gatti )
LA DECADENZA - TARDO IMPERO
Dal IV secolo in poi le horree continuarono ad esistere ma non più pubbliche, quando c'era una carestia si provvedeva, in parte l'imperatore ma soprattutto il senato, facendo collette tra i senatori, tra i ricchi del paese per sollevare la fame dei poveri. Si continuò invece a Costantinopoli l'istituzione degli horrea pubblici per sfamare il popolo in caso di necessità. Inoltre si crearono horrea di proprietà esclusivamente ecclesiastiche.
Gli Horrea Ecclesiastici
Gli horrea della Chiesa vennero destinati esclusivamente alla conservazione del grano. Le proprietà terriere che la Chiesa possedeva in Africa e in Sicilia avevano amministratori ecclesiastici, il cui compito era di spedire i prodotti del raccolto a Roma. Durante il primo assedio di Totila, nel 546, papa Vigilio inviò dalle coste siciliane una flotta di navi cariche di grano, sotto la cura di Valentino, vescovo di Silva Candida. Il tentativo di alleviare la città dalla carestia si rivelò inutile, e le imbarcazioni furono prese dagli assedianti al loro sbarco a Porto.
Nel 589 un'inondazione del Tevere, descritta da Gregoire de Tours, portò via diverse migliaia di sacchi di grano, che erano stati conservati nella horrea ecclesiæ, e i granai stessi furono completamente distrutti.
HORREA PER IL VINO |
LA DECADENZA - TARDO IMPERO
Dal IV secolo in poi le horree continuarono ad esistere ma non più pubbliche, quando c'era una carestia si provvedeva, in parte l'imperatore ma soprattutto il senato, facendo collette tra i senatori, tra i ricchi del paese per sollevare la fame dei poveri. Si continuò invece a Costantinopoli l'istituzione degli horrea pubblici per sfamare il popolo in caso di necessità. Inoltre si crearono horrea di proprietà esclusivamente ecclesiastiche.
Gli Horrea Ecclesiastici
Gli horrea della Chiesa vennero destinati esclusivamente alla conservazione del grano. Le proprietà terriere che la Chiesa possedeva in Africa e in Sicilia avevano amministratori ecclesiastici, il cui compito era di spedire i prodotti del raccolto a Roma. Durante il primo assedio di Totila, nel 546, papa Vigilio inviò dalle coste siciliane una flotta di navi cariche di grano, sotto la cura di Valentino, vescovo di Silva Candida. Il tentativo di alleviare la città dalla carestia si rivelò inutile, e le imbarcazioni furono prese dagli assedianti al loro sbarco a Porto.
Nel 589 un'inondazione del Tevere, descritta da Gregoire de Tours, portò via diverse migliaia di sacchi di grano, che erano stati conservati nella horrea ecclesiæ, e i granai stessi furono completamente distrutti.
Coi secoli gli horrea vennero abbandonati, e per la popolazione ormai totalmente analfabeta, dato che la Chiesa aveva fatto chiudere tutte le scuole, gli horrea divennero orridi, da horrere, perchè col tempo divennero enormi buchi nel terreno di cui non si conosceva più nemmeno la funzione. Nell'ignoranza medievale vi sorsero leggende di luoghi demoniaci, e soprattutto dall'VIII divennero luoghi maledetti, orridi e orribili. Dal termine horrea venne il termine horridus, e orrido.
BIBLIO
- Thomas Ashby - Gli horrea di Roma da Samuel Ball Platner, - A Topographical Dictionary of Ancient Rome - Oxford University Press - London - 1929 -
BIBLIO
- Thomas Ashby - Gli horrea di Roma da Samuel Ball Platner, - A Topographical Dictionary of Ancient Rome - Oxford University Press - London - 1929 -
- Geoffrey Rickman - Roman Granaries and Store Buildings - Cambridge University Press - 1971 -
- Tito Livio - Storia di Roma - VII - Mondadori - Milano -
- P. Gros, M. Torelli - Storia dell'urbanistica. Il mondo romano - Bari - 2007 -
- Maria Stella Busana, Oderzo - Forma urbis, Roma, l'Erma di Bretschneider, 1995 -
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