Nascita: ?
Morte: 180 d.C. circa
Professione: Giurista romano.
« Libertas omnibus rebus favorabilior est » « La libertà è fra tutte le cose la più degna di favore »
(Gaio)
Gaio (latino: Gaius; ... – 180 d.c. circa) è stato un grande giurista romano di cui siamo a conoscenza per il ritrovamento, nel 1816, di un manoscritto dove erano state stilate le Istituzioni, un'opera in quattro libri (o commentari) che il giurista aveva compilato a fini didattici e che costituisce nitidamente un quadro esaustivo del diritto romano classico. E' l'unica opera giuridica del periodo classico che ci è pervenuta direttamente, senza il tramite e le interpretazioni dei giuristi giustinianei.
I dati della vita di Gaio sono pochissimi, per cui vi sono state costruite sopra molte congetture, ma per la maggior parte degli studiosi Gaio fu un "provinciale" (nel senso della provenienza) della Gallia Cisalpina stabilitosi a Roma, che aveva assunto un praenomen romano. Lo confermerebbe la frequenza, inusuale per un giurista romano, che di solito pone al vertice solo ciò che è romano, con cui Gaio cita scrittori Greci ed istituzioni di origini orientali.
La sua eccezionale fama tra gli studiosi del diritto romano e del diritto in generale è dovuta appunto al manoscritto della sua attività didattica, esplicata senz'altro tra il regno di Antonino Pio ed il regno di Marco Aurelio. Si sa che Gaio morì dopo il 178 d.c., anno in cui fu emanato il Senatoconsulto orfiziano, cui Gaio dedica un commento.
La legge sanciva sull'eredità tra madre e figlio: nel precedente Senatoconsulto Tertulliano (sotto Adriano) disponeva che la madre con ius liberorum potesse succedere ai figli maschi, ma nel Senatoconsulto Orfiziano (178 d.c.) si prevedeva che i figli, sia legittimi che illegittimi potessero succedere con pari diritti alla madre.
LE OPERE
Tra le opere di Gaio le più note e importanti sono le "Istituzioni", seguono le "Res cottidianae", note attraverso numerosi frammenti ed epitomi post classiche e l' "Epitome Gai".
INSTITUTIONES
Le Istituzioni sono un'opera didattica in quattro libri composta tra il 168 e il 180 d.c. e costituisce l'unica opera della giurisprudenza romana classica ad essere pervenuta fino ai nostri giorni direttamente, senza il tramite di compilazioni che ne abbiano potuto alterare il significato, come di norma avveniva.
Ritrovamento
Nel 1816 il diplomatico tedesco Barthold Georg Niebuhr, uno storico e politico tedesco, nominato ambasciatore e ministro plenipotenziario presso lo Stato Pontificio, in virtù del suo lavoro si pose in viaggio per Roma
Sostando nella Biblioteca Capitolare di Verona, si fermò su un codice pergamenaceo contenente le Lettere di Sofronio Eusebio Girolamo (San Girolamo) e altre opere di scrittori cristiani, scoprendo così il manoscritto palinsesto delle Istituzioni di Gaio, ormai perdute da molto tempo.
Sostando nella Biblioteca Capitolare di Verona, si fermò su un codice pergamenaceo contenente le Lettere di Sofronio Eusebio Girolamo (San Girolamo) e altre opere di scrittori cristiani, scoprendo così il manoscritto palinsesto delle Istituzioni di Gaio, ormai perdute da molto tempo.
Osservando bene il codice notò immediatamente che si trattava di un palinsesto (reiscrizione su un testo precedente), e che in alcune pagine affiorava una scrittura precedente cancellata alcuni secoli più tardi per far spazio al testo di contenuto teologico.
Con il passare del tempo i resti dello scritto precedente, rimossi dalla pergamena con latte e crusca d'avena, riaffioravano abbastanza da permettere agli studiosi di decifrarne il testo.
Nel medioevo, la pergamena veniva grattata con polvere di pietra pomice, facendo scomparire irrimediabilmente il testo. Per questo i palinsesti più preziosi sono quelli dell'inizio del medioevo.
Il Recupero
L’operazione di recupero richiese tempi lunghi, la scrittura originale era datata alla piena età giustinianea.
L'uso di reagenti chimici rovinò irrimediabilmente alcuni fogli pergamenacei ma alcuni di questi fogli perduti vennero ricostruiti grazie al ritrovamento in Egitto di un papiro di Ossirinco (capitale del XIX distretto dell'Alto Egitto) e di alcuni frammenti provenienti da un codice pergamenaceo, anch'esso in onciale B-R, pubblicati nel 1933 da Vincenzo Arangio Ruiz e oggi custoditi a Firenze (PSI XI 1182). Comunque il confronto fra questi rinvenimenti e il testo del palinsesto veronese ha confermato la genuinità delle trascrizioni delle Institutiones di Gaio.
La Struttura
Le Istituzioni sono divise in quattro libri, detti commentarii e gli argomenti sono divisi in tre parti:
- personae (primo commentario),
- res (secondo e terzo commentario)
- actiones (quarto commentario).
Per res si intendono i rapporti patrimoniali, compresi quelli di natura relativa, come le obligationes. Sempre nella parte dedicata alle res si parla anche delle successioni. Nella parte dedicata alle actiones Gaio si occupa del processo formulare, benché per spiegare le formulae quae ad legis actiones exprimuntur, egli tratti anche delle antiche legis actiones.
La Summa Divisionis in personae, res, actiones comportò un'esposizione precisa e semplice, comprensibile a tutti.
- La III divisione delle obbligazioni contengono un piccolo errore, in quanto Gaio confonde species e genus:
Conosciamo le "Res Cottidiane" esclusivamente tramite gli estratti utilizzati dai compilatori del Digesto, compilazione del 533 in 50 libri di frammenti di opere di giuristi romani ordinata dall'imperatore Giustiniano I, e tramite le "Institutiones giustinianee", opera didattica in 4 libri voluta da Giustiniano, facente parte del Corpus iuris civilis (Corpus giustinianeo dell'Impero Bizantino).
Delle Istituzioni originali sono riassunti i due libri riguardanti le personae (persone) e le res (cose), mentre non sono inserite le actiones (azioni), non più attuali in epoca tardo-antica.
Le Istituzioni sono divise in quattro libri, detti commentarii e gli argomenti sono divisi in tre parti:
- personae (primo commentario),
- res (secondo e terzo commentario)
- actiones (quarto commentario).
Per res si intendono i rapporti patrimoniali, compresi quelli di natura relativa, come le obligationes. Sempre nella parte dedicata alle res si parla anche delle successioni. Nella parte dedicata alle actiones Gaio si occupa del processo formulare, benché per spiegare le formulae quae ad legis actiones exprimuntur, egli tratti anche delle antiche legis actiones.
Processo Formulare
Gaio, nelle sue Istituzioni, riferisce che il processo formulare si sarebbe affermato per i vantaggi che presentava rispetto alle legis actiones, fruibili soltanto dai cittadini romani (cives) ed eccessivamente formali. Questo costituì il procedimento processuale ordinario dal III secolo a.c. e per tutto il periodo classico, nato per offrire tutela anche a coloro per i non cittadini romani, e per tutelare nuove situazioni giuridiche nate con l'espansione dei territori romani.
Tale processo non si basava, come il "lege agere", sulla pronuncia di precise e immutabili parole ma sulla pronuncia di "formulae", ovvero il corrispondente delle "actiones", contenute nell'editto che il pretore urbano emanava ogni anno. Il processo formulare era molto più snello e vi rientravano molte più posizioni giuridiche.
Nelle legis actiones, infatti, ogni errore, anche minimo, nella pronuncia dei certa verba o nel compimento dei gesti previsti dal rituale portava alla perdita della lite. Gaio riporta qui l'esempio di un tale che aveva perso la lite relativa ad alcune viti tagliate (de vitibus succisis) perché aveva menzionato nel formulario le viti anziché gli alberi di cui si parlava nella legge delle Dodici Tavole.
Per questa pignoleria tutte le legis actiones andarono a decadere, essendo stato introdotto dai pretori il processo per formulas che però apparteneva allo "ius honorarium", e non poteva utilizzarsi per le controversie dello "ius civile". Nel II secolo a.c., venne emanata la "Lex Aebutia de formulis" con cui divenne legittimo il processo per formulas anche per valere diritti fondati sullo ius civile.
Nella riforma giudiziaria operata da Augusto con la Lex Iulia iudiciorum privatorum (17 a.c.) l'agere per formulas soppiantò le legis actiones e divenne l'unica procedura, tranne in due casi (Gai. 4.30-31), ma venne abolito nel 342 con una costituzione imperiale di Costanzo II e Costante I, figli dell'imperatore Costantino.
- La I divisione riguardante le personae, riporta:
«Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi.»
«E certamente la maggiore differenza nel diritto delle persone è questa, che tutti gli uomini o sono liberi o sono schiavi.»
I liberi a loro volta sono distinti in "ingenui" (nati liberi) e "libertini" (manomessi) e questi ultimi in "cives Romani" (cittadini), "Latini" e "dediticii".
- La II divisione riguardante le res enuncia:
« Modo videamus de rebus: quae vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonium habentur. Summa itaque rerum divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani »
« Ora occupiamoci dei beni: questi o fanno parte del nostro patrimonio (del patrimonio umano) oppure non ne fanno parte. Perciò, la più importante distinzione nei beni può essere enunciata in due frasi: infatti alcuni beni sono divini iuris (di diritto divino, quindi extra patrimonium ed extra commercium), altri sono humani iuris (di diritto umano) »
«Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi.»
«E certamente la maggiore differenza nel diritto delle persone è questa, che tutti gli uomini o sono liberi o sono schiavi.»
I liberi a loro volta sono distinti in "ingenui" (nati liberi) e "libertini" (manomessi) e questi ultimi in "cives Romani" (cittadini), "Latini" e "dediticii".
- La II divisione riguardante le res enuncia:
« Modo videamus de rebus: quae vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonium habentur. Summa itaque rerum divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani »
« Ora occupiamoci dei beni: questi o fanno parte del nostro patrimonio (del patrimonio umano) oppure non ne fanno parte. Perciò, la più importante distinzione nei beni può essere enunciata in due frasi: infatti alcuni beni sono divini iuris (di diritto divino, quindi extra patrimonium ed extra commercium), altri sono humani iuris (di diritto umano) »
Quindi divide le res divini iuris in sacrae, religiosae e sanctae, e le res humani iuris in privatae e publicae.
- La III divisione delle obbligazioni contengono un piccolo errore, in quanto Gaio confonde species e genus:
« Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto » « Ora passiamo alle obbligazioni, delle quali la massima divisione si articola in due specie: infatti ogni obbligazione nasce o da un contratto o da un delitto »
Qui Gaio definisce contratto e delitto due species e successivamente descrive i contratti produttivi di obbligazioni in quattro genera, invertendo così il rapporto tra genus e species.
I quattro tipi di contratto sono:
I quattro tipi di contratto sono:
- i contratti reali, re, si perfezionano col trasferimento della cosa, come mutuo, deposito e comodato,
- i contratti verbali, verbis, si perfezionano con l'uso di parole solenni, come la sponsio e la stipulatio,
- i contratti verbali, verbis, si perfezionano con l'uso di parole solenni, come la sponsio e la stipulatio,
- i contratti letterali (litteris, si perfezionano tramite la redazione scritta su un registro, il codex accepti et expensi)
- i contratti consensuali (consensu, si perfezionano con il consenso delle parti, sono quattro:
- i contratti consensuali (consensu, si perfezionano con il consenso delle parti, sono quattro:
"emptio-venditio", la compravendita, "locatio-condutio", la locazione-conduzione, "mandatus", il mandato, "societas", la società).
RES COTTIDIANE
Il titolo completo era "Gai rerum cottidianarum sive aureorum libri VII", ove aurea stava per "aurea dicta", sicuramente un'aggiunta posteriore di un seguace di Gaio, e dove le "Res cottidianae" costituivano gli argomenti base dell'insegnamento giuridico. Però Cottidianus nel testo non significa quotidiano, ma usuale, secondo i consueti costumi.
Probabilmente l'opera è una rielaborazione postclassica delle "Istituzioni di Gaio" ovvero una versione della raccolta originaria di appunti rielaborata e commentata. Questi appunti, scritti dal maestro per i discepoli, o trasmessi a voce dall'insegnante, venivano pubblicati dagli stessi discepoli e poi utilizzati nelle scuole di diritto, dove il testo veniva ancora rimaneggiato o arricchito.
L'esposizione del diritto civile nelle Res cottidianae non segue l'ordine delle Istituzioni, infatti prima procede con il "diritto delle obbligazioni", poi con la"proprietà", e infine con il diritto ereditario.
Pur essendo un'opera di rielaborazione delle Insitutiones di Gaio, le Res cottidianae introducono nel diritto obbligatorio un'importante innovazione: le fonti delle obbligazioni sono portate, dalle due individuate da Gaio (contratto e delitto), a tre (contratto, delitto e altre figure). Giustiniano le porterà poi a quattro. Si tratta di un'evoluzione del numero delle fonti prese in oggetto.
Pur essendo un'opera di rielaborazione delle Insitutiones di Gaio, le Res cottidianae introducono nel diritto obbligatorio un'importante innovazione: le fonti delle obbligazioni sono portate, dalle due individuate da Gaio (contratto e delitto), a tre (contratto, delitto e altre figure). Giustiniano le porterà poi a quattro. Si tratta di un'evoluzione del numero delle fonti prese in oggetto.
EPITOME GAI
MANOSCRITTO DEL BREVIARIO DI ALARICO |
Si tratta di un'epitome (riassunto) delle Istituzioni, giuntoci tramite il suo inserimento nella "Lex romana visigothorum", la raccolta di leggi scritte del Regno visigoto del 506.
Delle Istituzioni originali sono riassunti i due libri riguardanti le personae (persone) e le res (cose), mentre non sono inserite le actiones (azioni), non più attuali in epoca tardo-antica.
L'epitome introduce alcune novità riguardo all'incestum: sono infatti considerati rapporti incestuosi anche i matrimoni tra zio paterno e nipote, tra cugini e tra affini in linea collaterale.
BIBLIO
- Antonio Guarino, Lucio Bove - Gaio nel suo tempo - Atti del simposio romanistico - Napoli - 1966 -
- Tony Honoré - Gaius - Oxford - Clarendon Press - 1962 -
- R. Quadrato - Le Institutiones nell'insegnamento di Gaio. Omissioni e rinvii - Jovene - Napoli - 1979 -
- Renato Quadrato - Gaius dixit - Cacucci editore - Bari - 2010 -
- Michele Strina, Livia Rizzo - Le istituzioni di Gaio - traduzione Quinti - Roma - 1952 -
- Tony Honoré - Gaius - Oxford - Clarendon Press - 1962 -
- R. Quadrato - Le Institutiones nell'insegnamento di Gaio. Omissioni e rinvii - Jovene - Napoli - 1979 -
- Renato Quadrato - Gaius dixit - Cacucci editore - Bari - 2010 -
- Michele Strina, Livia Rizzo - Le istituzioni di Gaio - traduzione Quinti - Roma - 1952 -
- F. Briguglio - Introduzione allo studio delle Istituzioni di Gaio - Biblioteca Gaiana - Vol. I - 2015 -
- C. Vano - Il nostro autentico Gaio: strategie della scuola storica alle origini della Romanistica moderna -
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